giovedì 2 ottobre 2008

I numeri del Rapporto Eurispes sulla Giustizia Penale

Valutazioni sul rapporto Eurispes sul processo penale
congresso delle Camere Penali tenutosi a Parma – settembre 2008




Le statistiche sono uno strumento indispensabile per analizzare il funzionamento di una struttura organizzata, ma se vengono selezionati gli indicatori sbagliati e/o se ne dà una lettura sbagliata è un disastro.

Purtroppo i cultori del diritto, quale sia il settore in cui sono impegnati, incontrano grandi difficoltà nel leggerle e generalmente si limitano alla lettura di quelle più elementari. Prima di affidare i quesiti agli statistici dovrebbero affidarsi ad esperti di organizzazione per la selezione degli indicatori giusti.

L'Eurispes nell'impostare questa ricerca ha seguito evidentemente le indicazioni del committente (Camere Penali), che non ha fornito ai ricercatori tutte le informazioni utili per una corretta ed utile acquisizione di dati.

1. PERCENTUALE DEI PROCESSI RINVIATI

E, difatti, uno degli obiettivi principali della ricerca è stato stabilire i motivi dei tanti rinvii del processi che vengono fissati al dibattimento. La ricerca ne ha tratto la conclusione che oltre il 76,1% di essi viene per vari motivi rinviato. Potrebbe essere un dato interessante se non fosse che la fissazione dei processi al dibattimento nel nostro codice non è disposta dal giudice del dibattimento che li deve celebrare, bensì dal PM o dal GUP che li fissano ad una data comunicata dal Tribunale, senza che questo possa organizzare i propri ruoli futuri valutando la complessità e la consistenza dei processi, di cui non conosce il contenuto. E il Tribunale, muovendosi alla cieca, fornisce le date delle udienze in modo da riempirle avendo presente l'ipotesi meno complessa e fissando un numero di processi maggiore di quelli che in realtà sarà in condizione di celebrare: tant'è che la prima udienza di fissazione nella quasi totalità dei tribunali viene definita "udienza di smistamento", cioè di rinvio per definizione, in modo da potersi rendere conto alla prima udienza fissata dei tempi effettivi preventivabili di trattazione e fissando una seconda udienza per la trattazione. Per giunta molti tribunali convocano per la prima udienza anche i testi, alimentando un generale scetticismo in ordine alla serietà della convocazione e la diffusa tendenza a non presentarsi rischiando di perdere una giornata a vuoto.

E dunque il 49,1% di rinvii per prosecuzione non rappresenta il sintomo di una situazione allarmante ma solo di un inadeguato meccanismo di citazione sul quale occorre intervenire per evitare di intasare l'udienza pubblica e di coinvolgere per questo momento di carattere esclusivamente organizzatorio tutta la struttura del processo pubblico con uno sproporzionato dispendio di impegno di una pluralità di soggetti (compreso l'intero collegio per un compito che può essere svolto dal solo presidente della sezione).

Ovviamente esso sarebbe reso molto più agevole se fossero definiti degli indicatori di complessità in grado di stabilire una prognosi di durata della trattazione in udienza. Ma né avvocati, giudici, Ministero della Giustizia e Parlamento attribuiscono generalmente ad esso una qualsiasi rilevanza, sprovveduti come sono di sensibilità verso la cultura della organizzazione.

Due indicatori (imputazioni e numero imputati) il Tribunale li potrebbe già utilizzare per una stima dei tempi di trattazione. Mancano tutte le altre variabili interne del processo come il numero dei testi e delle prove richieste dalle parti, compresa – in moltissimi casi - la determinazione degli imputati di optare per riti alternativi, circostanze che stravolge ogni previsione di stima dei tempi di trattazione. Il dato più paradossale è che le liste dei testimoni e la indicazione delle prove può essere presentata sino ad una settimana prima dell'udienza, cioè dopo che è stata già fissato il calendario delle udienze, il ché non consente di tenerne conto in sede di calcolo di durata prevedibile del processo e di calibratura dell'udienza .

Dunque allo stato delle cose il 49,1 % di rinvii per prosecuzione (cd. smistamento) è una prassi inevitabile ascrivibile solo in minima parte alla magistratura.

Come si evince dal prospetto che segue, più cause di rinvio rilevate dalla ricerca si riferiscono anche allo stesso processo, se le cause di rinvio indicate, sommate, danno il risultato del 120/100.

Se dunque - per quanto è comprensibile dal tenore un po' equivoco della sintesi della ricerca Eurispes diffusa dalle Camere Penali - i processi destinati naturalmente al rinvio (per prosecuzione) sono il 49,1% e sono compresi nella massa del 76,1% di quelli fissati in udienza, occorre calcolare il 49,1% sul 76,1% (=37,3%) e dedurre il 37,3% dal 76,1%. (=38,8%). Si perviene così alla conclusione che i processi rinviati per le altre restanti motivazioni (soggettive, processuali e per repliche o discussione) sono il 38,8% anziché il 76,1% dei processi fissati all'udienza e trattati con rito ordinario (escluse le direttissime che rappresentano una percentuale variabile tra il 5-10% rispetto ai processi complessivamente fissati in udienza).

Di conseguenza il numero dei processi trattati in dibattimento è il 61,2% di quelli fissati per la trattazione in udienza (cui vanno aggiunte le direttissime). Una parte di questi processi (il 30%) non viene rinviata e perviene a sentenza.

La ricerca afferma difatti che "i processi che ogni giorno si concludono in Italia con la pronunzia di una sentenza ammontano a meno del 30% del totale" (dei processi fissati). Se si tratta – come sembra - di un 30% rispetto al dato di riferimento comprensivo anche del 49,1% di processi fissati per lo "smistamento" ad altra udienza (che devono essere scorporati), in realtà si può affermare che perviene a sentenza mediamente una percentuale prossima al 60% dei processi fissati e non smistati ad altra udienza. E', dunque, all'interno del residuo 38,8% che operano le varie cause di rinvio (diverse dallo smistamento ad altra udienza). Rappresenta comunque una massa rilevante di spreco di energie giudiziarie prevalentemente determinata dai meccanismi processuali farraginosi, cui vanno aggiunti i rinvii determinati da mancanza di testimoni di cui al punto 2 che segue.

dati esposti nel rapporto Eurispes

NEL 76,1% DEI CASI SI FA LUOGO A RINVIO

Tali rinvii sono determinati dalle seguenti motivazioni (le relative percentuali sono riferite alla massa dei processi rinviati):

da MOTIVI SOGGETTIVI

1,0% rinvii per mutamento del giudice

2,6% rinvii per legittimo impedimento dell'imputato

5,0% rinvii dovuti al legittimo impedimento del difensore

12,4% rinvii per assenza del Giudice

1,5% rinvii per precarietà del Collegio

0,2% rinvii per assenza del PM titolare

6,8% rinvii per meri problemi tecnico-logistici [1]

29,5% totale parziale

da MOTIVI PROCESSUALI

6,6% rinvii per esigenze difensive

3,1% rinvii per carico del ruolo

9,4% rinvii per omessa o irregolare notifica all'imputato,

1,3% rinvii per omessa o irregolare notifica alla persona offesa

0,9% rinvii per omessa o irregolare notifica al difensore

4,2% rinvii per questioni processuali di competenza o incompatibilità[2]

1,7% rinvii per restituzione atti al PM

27,2% totale parziale

da MOTIVI ORGANIZZATIVI (eccessività di carico delle udienze)

2,2% rinvii per repliche

12,4% rinvii per discussione

49,1% rinvii per prosecuzione[3]

63,7 totale parziale

La somma totale delle cause di rinvio (di 29,5%+27,2%+63,7%) è di 120,4/100 anziché del 100% ! Probabilmente alcuni rinvii sono stati calcolati più volte con riferimento a diversi profili, anche se riferiti agli stessi processi.

2. LA ASSENZA DEI TESTIMONI

Una altra analisi eseguita dalla Eurispes riguarda il rinvio della istruttoria dibattimentale a processo incardinato, in relazione alla quale è stato rilevato il frequente rinvio per assenza dei testi

9.7 % rinvio per omessa citazione dei testi

44,3% rinvio per assenza dei testi [4]

54,0% totale rinvii per mancanza di testi

32,7% rinvii per prosecuzione della istruttoria

13,3% rinvii per integrazione della prova

100%

Si riferisce nel rapporto che tali percentuali riguardano solo il 39,2% delle udienze fissate per la trattazione istruttoria. Quanto incidano sul totale il rapporto non lo dice.

3. PERCENTUALE RITI ALTERNATIVI

Il dato Eurispes della percentuale di riti alternativi (9,4%) è contraddetto dai dati nazionali diffusi dal Ministero della Giustizia (disponibili sino al 2005) che indicano al 52% il totale dei riti alternativi e al 30% i casi di giudizio abbreviato dinanzi al GUP, sul totale dei processi trattati nel merito

Se i processi monitorati dall'Eurispes sono solo quelli celebrati con rito ordinario nella fase dibattimentale di primo grado presso i Tribunali, come si dice[5], se ne deve concludere che la indicazione di riti alternativi del 9,4% (5,4% con rito abbreviato, 4% con patteggiamento) si riferisce ai soli casi di applicazione della diminuente del rito abbreviato e di patteggiamento ottenuti in udienza dibattimentale, che è un dato di significato completamente diverso rispetto a quello che è stato esposto alla stampa (vedasi IL SOLE24ORE).

4. DURATA DI TRATTAZIONE

Riferisce il rapporto che la durata media della trattazione di un processo in udienza è :

18 minuti per i processi celebrati dinanzi al Giudice monocratico

52 minuti per quelli celebrati dinanzi al Collegio .

Questo dato è fuorviante perché alterato dall'inserimento nel calcolo anche dei processi rinviati (per smistamento ad altra udienza) senza essere stati minimamente trattati nel merito, nonché dai processi definiti per prescrizione (senza parte civile) o altra causa di improcedibilità, la cui presenza nei ruoli di udienza in alcuni tribunali spesso è altissima e serve solo per fare numero (di seguito è indicata nella misura del 15% dei processi definiti con sentenza).

5. ALTRI DATI DEL RAPPORTO EURISPES

Anche il rapporto tra processi collegiali e monocratici, indicato rispettivamente in 8% contro il 92% non corrisponde a quello dei dati ministeriali che è invece mediamente del 5% contro il 95% (con riferimento al periodo 2002/2005). La percentuale è difatti alterata dal fatto che non sono stati presi i n considerazioni i processi celebrati con rito direttissimo.

In caso di udienza conclusasi con rinvio ad altra udienza, i tempi del rinvio sono mediamente di 139 giorni per i processi svolti in aula con rito monocratico e di 117 giorni per quelli dibattuti in aula con rito collegiale.

I processi (senza distinzione di rito) con un solo imputato rappresentano il 77,5% del campione e quelli con più di un imputato il 22%.

Per il solo collegiale: nel 51,4% dei casi si è trattato di un unico imputato, nel 48,2% di più imputati

Per il solo monocratico: imputato unico 79,8%, più imputati 19,7%.

Il difensore fiduciario presta il consenso alla lettura degli atti in più della metà dei casi in cui esso è richiesto (55,7%), cui deve aggiungersi un ulteriore 10,2% di consensi alla utilizzazione di una parte degli atti. I difensori di ufficio, che – tra consenso totale (84,4%) e parziale (6,7%) – prestano il consenso alla lettura degli atti complessivamente in più di 9 casi su dieci. Ma non viene detto quale incidenza ha le richiesta di lettura di atti rispetto al totale dei processi trattati nel merito, posto che l'esperienza suggerisce che essa riguarda la quasi totalità dei processi al dibattimento con rito ordinario.

I casi di condanna in primo grado per l'imputato sono nel 60% dei casi, di assoluzione nel 21%, e di estinzione del reato nel restante 15% per cento dei casi[6].

6. PRESCRIZIONI

Ai dati fuorvianti del rapporto Eurispes si aggiungono quelli sulle prescrizioni pubblicati da Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2008 con il titolo "Calano le prescrizioni, non pesa la ex Cirielli", a validazione delle dichiarazioni della deputata radicale Rita Bernardini rese al congresso delle Camere Penali: "Una situazione che fa giustizia delle polemiche sulle tattiche dilatorie dei difensori, Si tratta di prescrizioni maturate tutte sugli scaffali del PM per notizie di reato non infondate in una fase in cui l'attività difensiva è statisticamente pari a zero". Il quotidiano ha poi pubblicato una tabella intitolata "Il calo delle prescrizioni" che fa riferimento, invece, solo a quelle dichiarate dal GIP a seguito di richiesta del PM di decreto di archiviazione.

Un errore logico che dimostra la difficoltà di comprendere la complessità delle questioni giudiziarie:

a) tutte le autorità giudiziarie che abbiano in carico processi prescritti, oberate come sono di lavoro, applicando i criteri di priorità, evitano di trattare processi prescritti. Li accantonano per quanto possibile, sicché essi solo in minima parte danno luogo a provvedimenti di archiviazione o di improcedibilità;

b) i processi prescritti interessati dalla legge ex Cirielli sono in buona parte quelli già fissati al dibattimento, in quanto furono istruiti e mandati avanti dai PP.MM. perché si trattava di ipotesi che in base al precedente regime prescrizionale avrebbero potuto sostenere la durata media del processo. Quindi giacciono davanti al GUP o davanti al Tribunale del dibattimento, i quali ovviamente, in base alla nuova norma che lo consente, li mettono da parte per dare la precedenza ai processi che sono destinati ad avere un risultato processuale effettivo. E di conseguenza non sono rintracciabili nelle statistiche dei processi definiti per prescrizione.

Altra cosa sono dunque i processi prescrivibili, quelli già prescritti ma non ancora dichiarati e quelli che si andranno prescrivendo con il passare del tempo tenendo conto dei tempi delle varie fasi di giudizio a venire. Questi, contrariamente a quanto pensano l'on.le Bernardini e gli avvocati che l'applaudivano a Parma, sono destinati ad aumentare in misura esponenziale, non sono compresi nei numeri i processi definiti e sfuggono ad ogni statistica, essendo annegati nell'enorme numero dei processi pendenti.

Questi rilievi critici sul rapporto evidenziano una difficoltà a comprendere i caratteri di alcune complessità del processo penale, ma non levano alcuna rilevanza e significato alle conclusioni formulate dal presidente di Eurispes Gian Maria Fara: «Abbiamo pochi magistrati dove occorrerebbero e sovrabbondanza dove servono meno, sono scarse od obsolete le dotazioni tecniche e i mezzi a disposizione della giustizia di sovente sono arcaici rispetto all'evoluzione crescente delle tecnologie"

30.9.2008

Claudio Nunziata



[1] Indisponibilità dell'aula, indisponibilità del trascrittore, assenza dell'interprete di lingua straniera, mancanza del fascicolo del PM o del dibattimento

[2] 20,6% astensione/incompatibilità, 25% incompetenza, 47,2% riunione ad altro p.p.

[3] I rinvii alla prima udienza per questioni preliminari e/o sola ammissione delle prove ammontano al 27% del totale.

[4] In quasi il 40% dei casi il teste che, pur citato, non compare, appartiene alla Polizia giudiziaria

[5] Nella ricerca si precisa che la ricerca è stata limitata a 12.918 processi trattati con rito ordinario, presi a campione in 27 tribunali, con esclusione dei processi celebrati con rito direttissimo e gli incidenti di esecuzione.

[6] Le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato, ben il 45,5% di esse è avvenuto per prescrizione del reato, il 32,8% per remissione di querela, mentre solo l'8,6% per oblazione

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