martedì 18 dicembre 2007

Gli effetti della legge Cirielli-Vitali

Il silenzio del Ministro della Giustizia sugli effetti della legge Cirielli-Vitali, una legge dalle immediate conseguenze disastrose per il contrasto alla criminalità.


Il Parlamento si avvia ad approvare una legge dalle immediate conseguenze disastrose per il contrasto alla criminalità. Gli effetti sono quelli di una amnistia destinata ad avere effetti permanenti nel tempo sino a che dureranno le condizioni di scarsa funzionalità del sistema giudiziario. Ma anche in condizioni di normale funzionalità la legge in discussione vanificherà il lavoro giudiziario in quei processi comunque destinati, per effetto di una qualche particolare complessità o di una tardiva conoscenza della notizia del reato, ad una sentenza definitiva lontana nel tempo dalla commissione del reato. E’ una sanzione che non è prevista negli altri sistemi giuridici europei, ove la prescrizione opera solo con riguardo al momento di esercizio dell’azione penale. Per il ritardo ingiustificato del processo è prevista (in Italia dalla legge Pinto) una diversa sanzione, di carattere pecuniario, a ristoro del danno che l’imputato ha patito per la prolungata durata del processo.
Ed il carattere esplicitamente diretto a realizzare una amnistia è evidente dal fatto che, contrariamente ad ogni criterio di razionalità, la legge Vitali (ex-Cirielli) si applica un nuovo metodo di calcolo della prescrizione con riferimento ai processi già in corso, per i quali i giudici nella organizzazione delle tempistiche del proprio lavoro facevano affidamento a tempi diversi.
La logica dell’azzeramento del passato fa parte della cultura di questa destra che si illude di ricominciare sempre da zero oscurando la memoria del passato e la complessità dei problemi. E vi sono poi le contraddizioni: il Ministro della Giustizia da una parte afferma di volere introdurre norme di maggiore severità nei confronti dei recidivi (coloro che sono stati già condannati per avere commesso reati in precedenza) e dall’altra impedisce che la responsabilità di buona parte di essi venga accertata.
Si illude inoltre di creare le premesse per una maggiore funzionalità della macchina giudiziaria ignorando che anche lo smaltimento di una massa così elevata di processi (circa il 50% di quelli pendenti) richiede udienze ad hoc e tanti adempimenti formali da bloccare tutti gli uffici giudiziari per alcuni anni, sufficienti per creare nuovi arretrati. Senza che venga creata alcuna premessa perché la funzionalità del sistema penale venga migliorata e possa funzionare a regime. E senza considerare che non è seriamente sostenibile che abbreviare i termini della prescrizione serva ad abbreviare i tempi del processo. Allo stato – e cioè nel contesto dell’attuale sistema processuale penale - è vero esattamente il contrario: la prescrizione opera oggettivamente come un potente fattore di induzione all’adozione di ogni tipo di espediente al fine di dilatare i tempi processuali e ad utilizzare le impugnazioni per scopi, appunto, di mera dilazione.
La maggioranza parlamentare finge di ignorare le dimensioni macroscopiche degli effetti di questo progetto di legge. Il Ministro della Giustizia rifiuta di fornirne i prevedibile dati dell’impatto, che egli pure possiede o che comunque può agevolmente acquisire. Ormai in tutti gli uffici giudiziari vengono monitorati informaticamente tutti gli eventi processuali ed il Ministro aveva chiesto ed ottenuto i dati necessari per le conseguenti elaborazioni dall’80% delle Corti di Appello. Non potrà certo sostenere di non essere stato in grado di eseguire nemmeno una proiezione prossima alla realtà. Egli è affiancato da consulenti di organizzazione, da lui chiamati al Ministero sulla base di un incarico che peraltro aveva già suscitato l’attenzione della Procura Generale della Corte dei Conti che ha all’uopo aperto una indagine. Destinataria dell’incarico era una società proveniente dall’ambiente dei grandi elettori del Ministro creata appena qualche mese prima e che nessuna particolare esperienza aveva in materia giudiziaria. In numerosi convegni lo stesso Ministro ha presentato come già realizzato da tale società il cd. “cruscotto”, uno strumento di monitoraggio in tempo reale del lavoro giudiziario che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto evidenziare le inettitudini dei singoli magistrati che secondo la sua concezione impediscono il buon funzionamento della macchina giudiziaria. I suoi consulenti, invece, erano ben lontani dal realizzare lo strumento miracoloso e, soprattutto, erano completamente fuori strada non avendo posto previamente l’attenzione sulla esigenza di monitorare le disfunzionalità strutturali e quelle organizzative, che peraltro sarebbero state di più agevole percezione. Con questi consulenti e con la collaborazione dello staff ministeriale di specialisti in discipline statistiche, è difficile pensare che al Ministro non sia stato possibile quantificare l’impatto del progetto di legge Vitali (ex-Cirielli).
Il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati, le Camere Penali sulla base di dati di esperienza hanno già lanciato l’allarme di un impatto insostenibile per la sua estensione. I dati eseguiti su un campione di processi pendenti presso la Corte di Appello di Bologna forniscono un dato allarmante: le prescrizioni per effetto della riforma passeranno dal 10% al 40% dei processi a carico di imputati a piede libero con una prevedibile ricaduta in tutto il territorio nazionale per la sola fase di appello a favore di circa 140.000 imputati. Difatti i beneficiari delle prescrizioni passano da 2000 a 7000 presso la Corte di Appello di Bologna il cui campione rappresenta circa un ventesimo del dato nazionale . Questo dato è destinato per lo meno a raddoppiare in relazione all’ingente pendenza delle Procure e dei Tribunali. A tutti costoro vanno aggiunti quelli che aspirano a beneficiarne nei prossimi anni. Se si considerano anche le famiglie degli imputati si potrà agevolmente quantificare il numero degli elettori che sono in condizioni di manifestare la propria gratitudine a questa maggioranza parlamentare in prossimità delle elezioni.

Vai all'Allegato 1:

ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI SULLA PRESCRIZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE CIRIELLI-VITALI

( aggiornato alle modifiche apportate al testo in discussione)



Vai all'Allegato 2:

VALUTAZIONE SUI DATI DI IMPATTO
DEL PROGETTO DI LEGGE VITALI (EX CIRIELLI)
FORNITI PARLAMENTO IL 4/10/2005


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Claudio Nunziata magistrato in pensione già Referente Distrettuale per l’Informatica presso la Corte di Appello Emilia-Romagna – ettore Penale














Allegato 2
VALUTAZIONE SUI DATI DI IMPATTO
DEL PROGETTO DI LEGGE VITALI (EX CIRIELLI)
FORNITI AL PARLAMENTO IL 4/10/2005
a cura di Claudio Nunziata

La analisi eseguita dai tecnici del Ministro della Giustizia resa pubblica il 4.10.2005 è dichiaratamente insufficiente, ma è suscettibile di una revisione critica che consente di pervenire a dati maggiormente significativi ed affidabili:
a) La analisi è stata eseguita su un campione molto ridotto senza alcun confronto con gli effetti che sullo stesso campione sarebbero determinati dalla applicazione della legislazione attuale in materia di prescrizione;
b) essa fornisce l’indicazione di un impatto di applicazione del progetto di legge tra i 2742 ed i 741 processi, a seconda della recidiva contestata. Le tabelle 2-3-4 allegate alla analisi chiariscono esplicitamente che il calcolo è stato eseguito calcolando tre ipotesi di recidiva e che non è stato eseguito alcuna analisi nella ipotesi, assolutamente prevalente, di esclusione della recidiva(1). Contraddittoriamente a pag. 7 della analisi ministeriale si afferma che la tabella 2 (impatto=2742) si riferisce ai casi per i quali non è stato eseguito aumento dei termini di prescrizione per recidiva;
c) si tratta di una analisi su un campione di 16.182 processi su 132.182 pendenti presso le Corti di Appello pari al 12,24% del totale, sicché la proiezione di impatto sul totale determina un aumento della previsione di impatto da 2742 a 22.401 e da 741 a 6.053;
d) il campione di 16.182 è stato scelto dal Ministero escludendo il 42% delle pendenze facenti capo a 9 Corti di Appello che non utilizzano il programma informatico ministeriale RE.CA. ed escludendo altresì tutti i processi con più imputati e con più reati;
e) il calcolo è stato operato sui processi e non sui reati pendenti. Posto che il rapporto processo/reati è mediamente di 1 / 2,2, le risultanze calcolate vanno moltiplicate per il coefficiente 2,2(2). In tal modo la proiezione di impatto, in termini di reati, aumenta rispettivamente a 49.282 e 13.316. Per il prosieguo si terrà conto solo del primo dato, essendo il secondo scarsamente realistico;
f) la base della analisi è stata inoltre circoscritta ai soli reati previsti dal codice penale con esclusione di reati previsti da leggi speciali di grande incidenza come lo spaccio di sostanze stupefacenti-ipotesi lievi (11,68%), i reati in materia fiscale (0,26 %), in materia di armi (0,79%), in materia di prostituzione (1,22%) e le bancarotte fraudolente ( 2,86%) per un totale pari a circa il 16,81% dei reati oggetto di processi pendenti per i quali il termine di prescrizione per effetto del disegno di legge si dimezza o si riduce comunque in misura consistente e prossima alla durata presumibile di trattazione. A questi vanno aggiunti gli altri reati previsti dal codice penale non presi in considerazione nella analisi ministeriale, quali la circonvenzione di incapace, i falsi pubblici, i furti in abitazione e con destrezza, le truffe alla CEE, il sequestro di persona, che hanno comunque una incidenza pari a circa il 3,99%. Il totale dei reati rilevanti non presi in considerazione è, dunque, pari al 20,80% dei reati(3), vale a dire pari a 60.486 reati (20,80% dei reati relativi ai processi pendenti presso le Corti di Appello pari a 132.182 x 2,2 = 290.800 reati).
g) Dunque, partendo dai dati ministeriali ed eseguendo la necessaria proiezione il dato di impatto indicato aumenta da 2742 a 109.768 reati unitari (49.282+60.486) che verranno travolti dal progetto di legge, considerando per poco meno della metà di essi come sempre applicata la recidiva reiterata con aumento dei tempi della prescrizione di un quarto. Il dato di 109.768, diviso per il rapporto reati/processi di 2,2 / 1, si traduce in un impatto su 49.894 processi, pari al 37% della pendenza di 132.182 processi
h) Esso si riferisce, comunque, ai soli processi pendenti in appello, ai quali devono essere aggiunti quelli che si prescriveranno nelle Procure, in primo grado ed in Cassazione, e dà la misura delle prescrizioni che si determineranno per effetto del progetto di legge Cirielli Vitali senza confronto con le prescrizioni che si verificherebbero sulla base delle attuali disposizioni dell’art. 157 c.p.
i) La proiezione eseguita sui dati raccolti dal Ministero è da considerare attendibile dal momento che essa fornisce un risultato prossimo a quello risultante dalla analisi, più analitica, eseguita sulla base di un diverso metodo sui processi pendenti presso la Corte di Appello di Bologna, sulla base della quale l’impatto del progetto di legge Cirielli-Vitali sarà del 40%, con un aumento del 300% delle prescrizioni che si determinerebbero sulla base della normativa attualmente in vigore (9,57%) (4).
j) La leggera differenza tra il risultato basato sui dati ministeriali e quello sui dati della Corte di Appello di Bologna è da ascriversi al fatto che nel primo caso è stata calcolata una maggiore incidenza della recidiva. Comunque la prossimità dei due risultati (37% e 40%), cui si è pervenuti seguendo percorsi diversi, rappresenta una conferma di notevole portata circa la affidabilità del dato di impatto.
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(1) La recidiva nella maggioranza dei casi (poiché la sua contestazione è per legge facoltativa) o non è contestata o risulta già esclusa per effetto della già avvenuta applicazione di attenuanti. Di scarsissima ricorrenza le altre forme di recidiva pluriaggravata che determinano aumenti ulteriori del termine di prescrizione. Va inoltre ricordato che la disposizione del progetto di legge, che esclude in alcuni casi la rilevanza delle attenuanti sulle aggravanti e sulla stessa recidiva (art.6), essendo norma di carattere sostanziale non può avere efficacia per le pendenze attuali per effetto dell’art. 2 c.p. (principio della prevalenza della legge più favorevole) e, quindi, varrà solo per i processi non ancora giudicati in primo grado che arriveranno in appello solo tra tre o quattro anni. Analoga valutazione va fatta con riferimento alle ipotesi di reato per le quali è previsto un aggravamento della pena.
(2) Il rapporto processo/imputati è invece mediamente 1 / 1,3. Tali relazioni sono calcolate sulle pendenze della Corte di Appello di Bologna.
(3) La percentuale di distribuzione del tipo di reati è stata eseguita sulle pendenze della Corte di Appello di Bologna.
(4) Nella analisi sui dati della Corte di Appello di Bologna sono esclusi tutti i processi già prescritti, che presso la Corte di Appello di Bologna sono pari al 32,02%.

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